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Articolo 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Dispositivo dell'art. 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti12.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Note

In conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale, “il riconoscimento del diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro autonomi e indipendenti” (Corte cost., 06/04/1995, n. 108)
Per l’effetto della previsione contenuta al 2° comma dell’articolo in commento non costituisce violazione del diritto d'autore l’utilizzazione del contenuto intellettuale dell'opera.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Secondo la normativa vigente in materia di diritto di autore, l’utilizzazione economica dell'opera si estrinseca nell’esercizio di una gamma di specifici diritti sulla medesima. Tali diritti, comunemente denominati diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, sono generalmente individuati alla sezione I del Capo III del Titolo I della L.d.a. e presentano i caratteri dell’autonomia e dell'indipendenza. Ciascun diritto di utilizzazione economica relativo all’opera potrà quindi essere ceduto dall’autore ad altro soggetto indipendentemente dagli altri diritti. In via esemplificativa, l’autore dell’opera può cedere il diritto di riproduzione dell’opera, senza contestualmente cedere il diritto di elaborazione della medesima.
Come anticipato in commento all’art. 1 della normativa in analisi, i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno sono posti in capo all’autore della medesima al fine si assicurarne a quest’ultimo lo sfruttamento economico. Il contenuto patrimoniale di tali diritti si riverbera anche sulle caratteristiche fondamentali di questi ultimi, i quali sono cedibili a terzi ed hanno una durata limitata nel tempo.

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