L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti12.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Note
In conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale, “il riconoscimento del diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro autonomi e indipendenti” (Corte cost., 06/04/1995, n. 108)
Per l’effetto della previsione contenuta al 2° comma dell’articolo in commento non costituisce violazione del diritto d'autore l’utilizzazione del contenuto intellettuale dell'opera.