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Articolo 10 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

Dispositivo dell'art. 10 Legge 104

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Spiegazione dell'art. 10 Legge 104

Questo articolo riconosce alle persone con disabilità, che versino in situazione di gravità, un diritto di priorità nell’accesso agli interventi previsti dagli articoli 8, 15 e 38 della medesima legge.
Ciò significa che, a parità di condizioni, queste persone devono essere privilegiate nei programmi di integrazione sociale, scolastica e nelle agevolazioni familiari ed economiche.


La norma non introduce nuovi benefici, ma rafforza l’efficacia di quelli già esistenti, riconoscendo che una disabilità più grave comporta bisogni più urgenti.
È un’applicazione concreta del principio di equità, che impone alla pubblica amministrazione una gerarchia di intervento in base alla gravità delle condizioni personali.
Con questa disposizione viene infatti riconosciuto un diritto di priorità per le persone in condizione di disabilità connotata da gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3.
In tal modo, per le persone con disabilità grave viene attribuita priorità di accesso alle misure già previste da altri articoli della legge stessa, e precisamente:
  • art. 8, sull’inserimento e l’integrazione sociale;
  • art. 15, relativo all’integrazione scolastica;
  • art. 38, che disciplina provvidenze economiche e agevolazioni per le famiglie.
La ratio della norma è quindi garantire una corsia preferenziale, fondata sul principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall’art. 3, comma 2 Cost., in favore di chi versa in condizioni di particolare vulnerabilità.
Il legislatore intende così garantire che, laddove le risorse siano limitate o i tempi lunghi, sia data precedenza a chi ha bisogni più urgenti e complessi.
L’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 definisce la gravità dell’handicap come una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Tale condizione è certificata attraverso la valutazione di base, e comporta l’accesso a diritti aggiuntivi e più forti rispetto a chi è riconosciuto portatore di una disabilità meno grave. La norma stabilisce che le persone riconosciute come versanti in situazione di gravità hanno priorità nell’accesso a:
  • programmi di inserimento e integrazione sociale (art. 8): ad es. progetti per la vita indipendente, il lavoro assistito, la partecipazione alla vita comunitaria;
  • percorsi di integrazione scolastica (art. 15): ad es. assegnazione dell’insegnante di sostegno, ausili didattici, trasporti;
  • provvidenze economiche, servizi e agevolazioni per le famiglie (art. 38): ad es. assegni, congedi, permessi lavorativi e contributi per assistenza domiciliare.
La presente disposizione ha dunque una funzione garantista e organizzativa: non crea nuovi diritti, ma impone che i diritti già esistenti vengano erogati prioritariamente a chi si trova in condizioni più gravi, attribuendo al contempo le relative competenze agli enti pubblici regionali o locali coinvolti.

Massime relative all'art. 10 Legge 104

Corte cost. n. 136/2023

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 14, primo comma, lett. f), statuto reg. Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, l'art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, ai sensi del quale nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici per realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità, oppure contribuire mediante appositi finanziamenti alla realizzazione e al sostegno delle stesse strutture, determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 2 del 2021, con la possibilità ulteriore, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata, del cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo. La disposizione impugnata dal Governo modifica gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992, che circonda di alcune opportune cautele la deroga alle ordinarie regole della pianificazione urbanistica, escludendo che possano beneficiarne immobili poi non effettivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze preminenti delle persone disabili per un arco temporale sufficientemente esteso, in modo da prevenire la possibilità di un utilizzo abusivo di tale deroga. Al contrario, l'impugnato art. 13, comma 108, fa sì che l'effetto di variante del piano urbanistico che la legge statale prevede eccezionalmente, a condizione che l'immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent'anni, si verifichi anche qualora l'immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo, anche in contrasto con il principio fondamentale, nella materia «governo del territorio», della programmazione urbanistica.

Corte cost. n. 406/1992

E' inammissibile la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata per violazione delle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), nella parte in cui attribuisce ai comuni, alle comunità montane e alle usl la facoltà di realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, comunità-alloggio e centri socio riabilitativi per le persone portatrici di handicaps gravi, data la genericità delle censure proposte.

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