(massima n. 1)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 14, primo comma, lett. f), statuto reg. Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, l'art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, ai sensi del quale nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici per realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità, oppure contribuire mediante appositi finanziamenti alla realizzazione e al sostegno delle stesse strutture, determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 2 del 2021, con la possibilità ulteriore, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata, del cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo. La disposizione impugnata dal Governo modifica gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992, che circonda di alcune opportune cautele la deroga alle ordinarie regole della pianificazione urbanistica, escludendo che possano beneficiarne immobili poi non effettivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze preminenti delle persone disabili per un arco temporale sufficientemente esteso, in modo da prevenire la possibilità di un utilizzo abusivo di tale deroga. Al contrario, l'impugnato art. 13, comma 108, fa sì che l'effetto di variante del piano urbanistico che la legge statale prevede eccezionalmente, a condizione che l'immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent'anni, si verifichi anche qualora l'immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo, anche in contrasto con il principio fondamentale, nella materia «governo del territorio», della programmazione urbanistica.