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Dizionario Giuridico

Prova (processo penale)

Che cosa significa "Prova (processo penale)"?

Il significato del termine varia a seconda che ci si riferisca alle fonti, ai mezzi, agli elementi di prova oppure al risultato probatorio.
E' infatti fonte di prova tutto ciò che determina un elemento di prova e ne sono persone, luoghi o cose e consentono di ottenere informazioni utili; viceversa l'elemento di prova è l'informazione derivante dalla fonte di prova. Il mezzo di prova è il meccanismo attraverso cui si acquisiscono informazioni utili ai fini della decisione emessa dal giudice come ad es. la testimonianza (si vedano gli artt. 194-243 c.p.p. - es. testimonianze, documenti, perizie, esperimenti giudiziali). Tutti tali elementi, esaminati alla luce dei criteri relativi all'attendibilità e alla credibilità della prova ex art. 192 c.p.p. determinano il risultato probatorio. Si può, dunque, ritenere che la prova sia frutto di un ragionamento che consente di avere la certezza su come si è verificato un fatto riguardante il processo.
Inoltre fonti di prova possono essere cercate attraverso determinati strumenti definiti mezzi di ricerca della prova: essi sono sequestri, ispezioni, intercettazioni telefoniche, perquisizioni (si vedano gli artt. 244-271 c.p.p.). E' l'art. 187 c.p.p. a determinare i fatti e gli elementi da provare: sono ad esempio il fatto storico oggetto di imputazione o fatti che consentono di quantificare la sanzione penale. Qualora vi fosse costituzione di parte civile sono oggetto di prova anche i fatti da cui ne segue la responsabilità civile derivante da reato. Nell'attuale sistema processuale, le modalità di acquisizione della prova si realizzano nel contraddittorio delle parti che può avvenire nel dibattimento davanti al giudice, oppure, nei casi espressamente previsti dal codice, attraverso incidente probatorio (si veda l'art. 392 c.p.p.). Il sistema accusatorio prevede che siano le parti a poter chiedere l'acquisizione di una prova e, solo in determinati casi e in via residuale, è consentito d'ufficio anche al giudice; costui deve quindi valutare se, a seguito di richiesta, sia il caso di ammetterle oppure no (art. 190 c.p.p.). La richiesta delle parti, peraltro, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del giudice (art. 190 c.p.p.).
E' utile altresì effettuare un'ulteriore distinzione relativa alle prove dirette e a quelle indirette: le prime hanno lo scopo di provare un determinato fatto oggetto di prova (ad es. la testimonianza di chi ha assistito direttamente ad un furto), mentre quelle indirette hanno lo scopo di provare un fatto che attraverso un ragionamento logico consente di desumere il fatto oggetto di prova (ad. es. la testimonianza di chi ha visto il presunto ladro di autoradio con una autoradio in mano vicino ad un'auto).
Presupposto fondamentale è il giudizio effettuato dal giudice che ha l'obbligo di decidere autonomamente effettuando il giudizio di valutazione delle prove sulla base del proprio libero convincimento; di questo deve darne conto nella motivazione specificando i risultati acquisiti ed i criteri adottati ( si veda l'art. 192 c.p.p.).

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