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Articolo 187 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Oggetto della prova

Dispositivo dell'art. 187 Codice di procedura penale

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza(1).

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali(2).

3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185 c.p.](3).

Note

(1) Il legislatore ha prescelto il criterio guida della pertinenza per lo sviluppo dell'attività probatoria e per la definizione dei suoi confini.
(2) Norma che potrebbe sembrare superflua, ma che si spiega in ragione dei contorni di delicatezza che assume spesso l'accertamento di simili fatti, come ad esempio in materia di declaratoria di nullità o di controllo dei presupposti di regolarità delle notificazioni.
(3) In questo caso sono oggetto di prova anche i fatti relativi ai danni prodotti dal reato, già di per sé compresi nella sfera di accertamento attinente all'imputazione.

Ratio Legis

La disposizione in esame, determinando i confini oggettivi dell'esercizio del diritto alla prova, risponde all'esigenza di evitare che l'attività probatoria possa arbitrariamente orientarsi verso qualunque obiettivo di verità storica.

Spiegazione dell'art. 187 Codice di procedura penale

La collocazione unitaria del regime delle prove riverbera i suoi effetti anche in ordine ad una sostanziale unitarietà di fondo delle previsioni dettate nel Libro III, in vista della costruzione di un vero e proprio sottosistema normativo dedicato alle prove penali.

Tale sottosistema si articola dunque nella regolamentazione del diritto alla prova e dei rapporti tra prova e decisione, in un’ottica di evidenziazione del principio di legalità sotteso.

La norma in commento fa riferimento all’oggetto della prova definendolo implicitamente come il tema della decisione. Attraverso tale riferimento il legislatore ha fissato il requisito della pertinenza come criterio-guida per lo sviluppo dell’attività probatoria e nel contempo allo scopo di definirne i confini.

La presente elencazione manifesta dunque lo sforzo di delimitare il perimetro del thema probandum, il quale concerne i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità dell’imputato, nonché alla determinazione della pena o delle misure di sicurezza. Inoltre, nell’eventualità in cui vi sia costituzione di parte civile, il tema probatorio si espande sino a ricomprendere le questioni derivanti dall’esercizio dell’azione civile in sede penale.

Anche se può sembrare un rilievo superfluo, il legislatore ha pensato bene di estendere l’oggetto di prova anche ai fatti processuali, in tal modo esplicitando l’importanza del principio di legalità anche con riferimento a questioni importanti, come possono essere quelle relative alla regolarità delle notificazioni.

Massime relative all'art. 187 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10210/2011

Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 2809/2006

In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi è consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.

Cass. pen. n. 3396/1998

Una volte acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, c.p.p. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).

Cass. pen. n. 391/1993

Non può accertarsi la falsità materiale di un documento o della sola sottoscrizione quando, mancando l'originale, non si abbia la certezza assoluta della totale conformità a questo della copia disponibile; la relativa prova, pertanto, può avere solo ad oggetto il fatto storico della formazione della copia in modo conforme all'originale, non potendo la conformità essere dimostrata per induzione. (Fattispecie relativa ad autentica della procura stilata a margine della copia dell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio e caratterizzata dalla mancanza dell'originale, non rinvenuto).

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