L’
ispezione appartiene ai
mezzi di ricerca della prova, caratterizzati dal fatto che sono funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. I mezzi di ricerca della prova non vanno confusi con i
mezzi di prova che offrono invece al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della successiva decisione.
Le ispezioni, unitamente alle
perquisizioni (artt.
247 e
ss.) rappresentano due tipici “atti a sorpresa” di cui dispone l’
autorità giudiziaria, da cui si evince il preciso intento del
legislatore di attribuire tale potere non solo al giudice, ma altresì al
pubblico ministero.
Ferma la distinzione tra l’
inspicere, destinato ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le
tracce e gli altri effetti materiali del reato, tipico delle ispezioni ed il
perquirere, diretto a ricercare il
corpo del reato o
cose pertinenti al reato sulle persone od in luoghi determinati, ovvero ad ivi eseguire l’
arresto dell’imputato o dell’evaso (attività tipica delle perquisizioni), il legislatore ha mostrato in entrambi i casi disciplinati un’attenta sensibilità per i
diritti di libertà tutelati a livello costituzionale (v. artt.
13 e
14 Cost.).
Per quanto concerne le ispezioni, la norma in commento stabilisce che esse possono essere disposto con
decreto motivato sia dal giudice che dal
pubblico ministero (a seconda della fase in cui ci si trova).
Inoltre, nelle ipotesi in cui il reato non abbia lasciato traccia alcuna o gli effetti materiali del reato siano andati cancellati, alterati, dispersi o rimossi, l’
autorità giudiziaria descrive lo stato attuale, ricostruendo (figurativamente) se possibile lo stato preesistente.
Al fine di tutelare il più possibile i dati informatici, l’autorità giudiziaria deve adottare misure tecniche dirette ad assicurarne la
conservazione.