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Articolo 244 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 27/11/2025]

Casi e forme delle ispezioni

Dispositivo dell'art. 244 Codice di procedura penale

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato(1) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [359], anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione(2).

Note

(1) Il decreto motivato funge da presupposto per l'esercizio dell'ispezione, che spetta sia al pubblico ministero durante le indagini preliminari sia al giudice nella fase del dibattimento.
(2) Il riferimento ai sistemi informatici o telematici è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della l. 18 marzo 2008, n. 48.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui privilegiato una disciplina delle ispezioni caratterizzata da un rafforzamento della dimensione garantistica, la cui ratio si ravvisa nell'esigenza di mostrare una maggiore sensibilità legislativa in relazione al profilo di incidenza di tale mezzo di ricerca della prova sui diritti di libertà tutelati costituzionalmente.

Spiegazione dell'art. 244 Codice di procedura penale

L’ispezione appartiene ai mezzi di ricerca della prova, caratterizzati dal fatto che sono funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. I mezzi di ricerca della prova non vanno confusi con i mezzi di prova che offrono invece al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della successiva decisione.

Le ispezioni, unitamente alle perquisizioni (artt. 247 e ss.) rappresentano due tipici “atti a sorpresa” di cui dispone l’autorità giudiziaria, da cui si evince il preciso intento del legislatore di attribuire tale potere non solo al giudice, ma altresì al pubblico ministero.

Ferma la distinzione tra l’inspicere, destinato ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le tracce e gli altri effetti materiali del reato, tipico delle ispezioni ed il perquirere, diretto a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone od in luoghi determinati, ovvero ad ivi eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso (attività tipica delle perquisizioni), il legislatore ha mostrato in entrambi i casi disciplinati un’attenta sensibilità per i diritti di libertà tutelati a livello costituzionale (v. artt. 13 e 14 Cost.).

Per quanto concerne le ispezioni, la norma in commento stabilisce che esse possono essere disposto con decreto motivato sia dal giudice che dal pubblico ministero (a seconda della fase in cui ci si trova).

Inoltre, nelle ipotesi in cui il reato non abbia lasciato traccia alcuna o gli effetti materiali del reato siano andati cancellati, alterati, dispersi o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale, ricostruendo (figurativamente) se possibile lo stato preesistente.

Al fine di tutelare il più possibile i dati informatici, l’autorità giudiziaria deve adottare misure tecniche dirette ad assicurarne la conservazione.

Massime relative all'art. 244 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 795/2010

Non necessita del previo inoltro dell'informazione di garanzia l'espletamento, ad opera della polizia giudiziaria a tal fine delegata dal pubblico ministero, di una mera attività di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto affetta da abnormità l'ordinanza del giudice che, in dipendenza di tale omissione, aveva dichiarato la nullità degli atti successivi, rappresentati dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio). (Annulla senza rinvio,Trib.Trinitapoli, sez. dist. Foggia, 18/11/2009).

Cass. pen. n. 34149/2009

In tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (In applicazione di tale principio sono stati qualificati come meri rilievi gli accertamenti di polizia compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore). (Rigetta, App. Milano, 26 febbraio 2007).

Cass. pen. n. 38087/2009

L'attività di misurazione di molluschi, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. risolvendosi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Fattispecie di abusiva detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole lupini, oggetto di misurazione da parte della P.G.). (Rigetta, Trib. Ferrara, 23/09/2008).

Cass. pen. n. 11503/2009

Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell' "hard disk" di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova.

Cass. pen. n. 18253/2008

Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 13 Aprile 2007).

Cass. pen. n. 15739/2008

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 8 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 2443/2007

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico), priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica. (Annulla con rinvio, Ass.App. Perugia, 11 dicembre 2006).

Cass. pen. n. 14852/2007

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Cagliari, 29 Marzo 2006).

Cass. pen. n. 632/2006

In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato é soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Cosenza, 15 febbraio 2006).

Cass. pen. n. 2584/2006

In occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dà luogo ad un nullità di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento. (Ann.in parte s.rinvio,Giud.pace Cividale Del Friuli, 7 novembre 2003).

Cass. pen. n. 45437/2005

In tema di accertamenti urgenti sulle cose, i prelievi di polvere da sparo, quantunque prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi ultimi, per cui, pur essendo irripetibili, non richiedono alcuna partecipazione difensiva. (Rigetta, App. Napoli, 16 Marzo 2005).

Cass. pen. n. 42588/2005

In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).

Cass. pen. n. 3513/1997

In tema di mezzi di ricerca della prova, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal pubblico ministero la perquisizione locale, la riservatezza dell'indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte; l'esecuzione della perquisizione, infatti, implica e comprende per definizione l'attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti.

Cass. pen. n. 5021/1996

Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei «casi» e nei «modi» stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, primo comma, c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l'autorizzazione della competente A.G., nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l'ufficiale di P.G., il quale abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita).

Cass. pen. n. 125/1993

L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è un atto di ispezione personale, appartenente alla categoria dei mezzi di ricerca delle prove (art. 244, comma primo, c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto accade per la perizia, non viene richiesto il parere per indagini che impegnano particolari cognizioni di determinate scienze o arti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 244 Codice di procedura penale

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F. S. chiede
mercoledì 17/12/2025
“Spettabile redazione, avrei bisogno di meglio comprendere se il prelievo ungueale è considerata un ispezione personale con prelievo biologico. Facendo un ipotesi concreta, ipotizziamo che la p.g., intervenga a seguito di flagranza di reato per violenza sessuale. Il reo, rinvenuto in loco, può essere sottoposto a prelievo ungueale di iniziativa della p.g. nominando come ausiliario di p.g. un medico ? Oppure nonostante vi sia il consenso dell' indagato, tale operazione necessita di un decreto, anche inizialmente solo orale del P.M. ? Ed ancora, cambia qualcosa se vi è espresso dissenso del prevenuto ? Può essere fatto coattivamente all' atto della flagranza di reato per l' illecito penale sopra descritto ? Grazie per le future delucidazioni”
Consulenza legale i 22/12/2025
Partiamo dal presupposto – non meglio chiarito nella richiesta di parere – che il prelievo cui si fa riferimento sia quello funzionale a ritrovare tracce biologiche della persona offesa dal reato sotto le unghie dell’indagato.

Stando così le cose, è fuor di dubbio che la disciplina applicabile per il prelievo in parola non è quella del prelievo di campioni biologici dell’indagato di cui all’art. 349 del c.p.p.. D’altro canto, a tale conclusione si arriva anche facendo riferimento alle finalità dell’accertamento, considerato che il prelievo ungueale attiene al rinvenimento di tracce afferenti al reato, mentre i prelievi di saliva o capelli (cui è, invece, applicabile la disciplina dei prelievi biologici) attengono all’identificazione del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini e/o all’estrapolazione del suo DNA a scopi comparatistici.

Stando così le cose, l’accertamento in parola sembra riconducibile all’ispezione personale, disciplinata dagli articoli 244 e 245 del codice di procedura penale.

Orbene, in via generale e in ipotesi di ordinaria procedura (non d’urgenza, quindi), l’ispezione viene autorizzata con decreto motivato dal P.M. e può essere eseguita dalla P.G. procedente, anche eventualmente accompagnata e assistita da un medico (cosa comunque abbastanza rara nel caso di prelievi siffatti in cui, in realtà, non si richiede il tecnicismo di un medico).

Diverso è il caso della flagranza di reato e, dunque, dell’urgenza del prelievo.
In questi casi, invero, si ritiene che la P.G., anche senza la presenza del decreto del P.M., possa procedere, ex art. 345 del c.p.p., comma 3, ad un accertamento che presuppone proprio l’ipotesi in cui l’urgenza del caso non consente un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. Fatto l’accertamento, la P.G. procede al sequestro del prelievo (che costituisce a tutti gli effetti una traccia o una cosa pertinente al reato), che rientrerà nella specie del sequestro probatorio.
A quel punto, onde conservare la validità del sequestro, la P.G. dovrà procedere secondo le modalità previste dall’art. 355 del c.p.p., onde avere una convalida postuma (come ben chiarito dalla norma predetta).

L’indagato non ha possibilità di opporsi all’accertamento in esame e, in questo caso, il prelievo verrà esperito in modo coattivo dalla P.G. procedente. Ciò per il semplice fatto che, non trattandosi di un prelievo biologico dell’indagato medesimo, non si attivano le garanzie di cui all’art. 224 bis del c.p.p. previste, per l’appunto, solo in ipotesi di detti prelievi.

Si noti, comunque, che la disciplina dei prelievi in parola è estremamente articolata e può mutare a seconda dei presupposti in cui viene effettuata, delle finalità e delle modalità specifiche. Dunque, per un parere più accurato, è indispensabile che il parere definitivo venga reso da un avvocato penalista, presa cognizione di tutti gli atti processuali.
Ciò anche in ragione del fatto che l’analisi dei campioni prelevati deve essere effettuata osservando ulteriori e diverse garanzie difensive molto articolate.

Francesco A. chiede
mercoledì 16/10/2019 - Veneto
“La circolare di Accredia, Ente di accreditamento dei laboratori di prova che opera in regime di monopolio, specifica in una circolare datata 14 ottobre 2019 che "La nuova edizione della norma ISO/IEC 17011:2017 “Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies”, applicabile alle attività degli Enti di Accreditamento ha introdotto alcune novità in merito alle metodologie (si veda § 3.24 della norma) che un Ente di Accreditamento può utilizzare nella conduzione delle sue attività di verifica".
In particolare (e questo è il punto) la norma prevede che Accredia possa svolgere verifiche senza preavviso allo scopo di "di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti per l’accreditamento in modo continuativo da parte dei Laboratori di Prova accreditati". Dagli esiti delle visite a sorpresa Accredia può decidere di intensificare o ridurre le visite ispettive programmate.
E' lecita questa disposizione considerato che le visite senza preavviso sono tipiche degli ufficiali di PG e che Accredia è un soggetto privato? E' lecito che il team ispettivo sia composto da due Ispettori di cui almeno uno dipendente di Accredia? il tecnico non dipendente che autorità ha per entrare in un laboratorio privato e chiedere tutta la documentazione riferita all'oggetto della visita, senza apparenti obblighi di privacy? Come si deve comportare il titolare di un laboratorio considerato che se non accetta la visita a sorpresa rischia un'intensificazione dei controlli con aggravio di spesa e di tempo?”
Consulenza legale i 24/10/2019
Al fine di dirimere il presente quesito, occorre partire da un punto fermo: Accredia non è un ente pubblico, ma svolge un ruolo di pubblica Autorità nell'interesse generale, in base al Regolamento n. 765/2008.

Il fatto che non sia stricto sensu un ente pubblico non toglie il fatto che esso possa svolgere un pubblico servizio, talvolta con i poteri e le responsabilità di un ente pubblico.

Difatti, secondo la c.d. “logica delle geometrie variabili” (di matrice comunitaria), un ente può essere considerato pubblico anche solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti disciplinatori, mentre nella generalità della sua azione, non interessata da tale specifica nozione, è da considerarsi soggetto meramente privatistico.

Nell'ambito di attività svolta da Accredia, ente a partecipazione pubblica, vi possono dunque essere aspetti prettamente privatistici, tant'è vero che, in caso di controversia, la giurisdizione spetta di regola al Tribunale ordinario, e non al T.A.R., e contemporaneamente aspetti prettamente pubblicistici. Tra tali aspetto rientra anche e soprattutto l'attività di controllo, volta a verificare se il soggetto controllato possieda tutti i requisiti previsti dalla legge al fine di godere dell'accreditamento, dato che appartiene alla sfera pubblicistica qualsiasi atto, posto in essere anche da parte di soggetti privati, che sia in concreto idoneo a soddisfare interessi pubblici e collettivi. Per tali motivi, in caso di provvedimenti di Accredia che incidano su interessi legittimi dei privati (vale a dire l'interesse ad ottenere l'accreditamento) si ritiene che la giurisdizione spetterebbe al T.a.R. che, come risaputo, ha la competenza giurisdizionale a giudicare su qualsiasi paventata lesione degli interessi legittimi in correlazione all'esercizio di un pubblico potere. La questione, invero, è piuttosto dibattuta ed ancora priva di unanime soluzione, dato che la Corte di Cassazione tende ad attrarre a sé le questioni “miste” di tal tipo, mentre viceversa fa il Consiglio di Stato.

Ad ogni modo, fatte le dovute premesse, l'attività di controllo è perfettamente lecita, data l'esplicazione di un pubblico potere, nei termini su descritti. Tuttavia, ciò non significa assolutamente che Accredia possa adoperare la forza pubblica al fine di eseguire tali controlli. Difatti, l'attività di ispezione può essere svolta solamente dalla polizia di giudiziaria, al fine di ricercare tracce materiali del reato, e solamente dopo aver ottenuto il decreto motivato del pubblico ministero (v. artt. 244 e ss. c.p.p.). Con tali disposizioni il legislatore ha sancito il principio per cui il domicilio può essere “violato” da parte dell'autorità giudiziaria solo nei casi previsti, tramite un decreto motivato del pubblico ministero prima, e tramite un successivo controllo del giudice poi.

Negli altri non è consentito ispezionare luoghi o cose. Tantomeno può farlo un mero ente (pubblico o non pubblico). Il quesito, così come posto, nasce da un equivoco di fondo, ovvero sulla considerazione che, per svolgere l'attività di controllo, Accredia possa “irrompere” all'interno dei locali del soggetto controllato. Così sicuramente non è, e il soggetto controllato potrà certamente opporsi, ma ciò evidentemente legittimerà Accredia a sospendere l'accreditamento, o ad adottare altri gravi provvedimenti. Come detto, l'attività in questione, perfettamente legittima, in quanto destinata a verificare la sussistenza dei presupposti pre l'accreditamento, e le modalità di esecuzione della stessa (a sorpresa o meno) vengono decise a monte dall'ente pubblico (in questo caso il Ministero dello Sviluppo Economico), per evidenti finalità di interesse generale. Assolutamente irrilevante risulta poi il fatto che uno dei due ispettori sia o meno dipendente di Accredia, a meno che ciò non influisca negativamente sull'attività di controllo, per via di un conflitto di interesse.

Il soggetto controllato, dunque, può legittimamente opporsi al controllo. Accredia negherà in tal caso l'accreditamento ed a tale provvedimento negativo di controllo ci si potrà opporre adendo il T.A.R. o il Tribunale ordinario, a seconda che si valuti come sussistente o meno la spendita di un potere pubblico.