Momento assolutamente fondamentale dell'instaurazione della fase dibattimentale è l'
esposizione introduttiva, tramite il quale il
pubblico ministero porta a conoscenza del giudice i fatti di causa. L'importanza dell'atto si comprende maggiormente tenendo presente che il giudice non conosce nulla delle
indagini preliminari, salvo il capo d'imputazione e degli atti contenuti nel
fascicolo per il dibattimento.
Dato quindi atto della mancanza di un ruolo attivo da parte del giudice in questa fase, sta al pubblico ministero ed alle parti, tramite i difensori, renderlo edotto della materia del processo in corso.Dapprima il pubblico ministero e, in seguito, i difensori delle parti private e da ultimo dell'imputato indicano i
fatti che intendono provare e le prove di cui chiedono l'ammissione.
Nonostante l'oralità che caratterizza l'esposizione introduttiva, non è escluso l'utilizzo di
memorie scritte, di cui le parti possono avvalersi, soprattutto per facilitare l'enucleazione di questioni probatorie complesse, ma comunque dovendo attenersi al divieto di introduzione di prove non ammissibili, quali ad esempio di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
L'esame testimoniale di persone non indicate nell'apposita lista depositata ai sensi dell'articolo
468 è invece ammissibile solo quando la parte interessata dimostri di non averle potute produrre tempestivamente. Ad ogni modo, nuove prove possono comunque essere ammesse anche al termine dell'
istruzione dibattimentale ex art.
507 o, se vi è assoluta necessità, persino dopo l'inizio della discussione ex art.
523.
Terminate l'esposizione introduttiva, le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa alle indagini difensive svolte. Tale acquisizione non è di poco conto, posto che tramite la lettura degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento si realizza a tutti gli effetti l'acquisizione al processo della prova e quindi la sua diretta utilizzabilità ai fini della decisione del giudice. Ad ogni modo, l'accordo del pubblico ministero e dell'imputato non inficia certo il ptere d'acquisizione d'ufficio delle prove da parte del giudice, come infatti prevede il comma 1
bis dell'articolo
507, ma a parte questo può comportare un notevole risparmio di tempo in favore dell'economia processuale. Sempre a tal proposito, non si può dimenticare il fatto che le prove acquisite di concerto al fascicolo per il dibattimento dovranno comunque subire il vaglio di ammissibilità da parte del giudice ex art.
190.
Come anticipato, gli atti compiuti durante le
indagini preliminari e contenuti solo nel fascicolo del pubblico ministero non possono formare oggetto di prova, motivo per cui il giudice deve impedirne la lettura in dibattimento. Il presidente impedisce altresì ogni divagazione, ripetizione ed interruzione.