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Dizionario Giuridico

Azione civile

Che cosa significa "Azione civile"?

Consiste nell'atto con cui si dà avvio ad un procedimento davanti ad un giudice, per la tutela giurisdizionale di un determinato interesse giuridicamente rilevante.
Invero, il processo si realizza attraverso una successione alternata e concatenata di poteri e di atti e viene attivato da un soggetto per far valere un proprio diritto in giudizio mediante la proposizione di una domanda (art. 99 del c.p.c.). Tale atto di impulso può provenire dai privati o dallo Stato, che agisce in tal caso a mezzo del pubblico ministero.
Pur essendo diretta alla tutela del diritto sostanziale, l'azione conserva una sua autonomia come si ricava dalla lettura del primo comma dell'art. 24 Cost., che tiene distinti l'agire in giudizio dal diritto che s'intende tutelare. L'azione viene definita come una situazione giuridica processuale, manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, esercitata da colui che si afferma titolare di una data situazione giuridica sostanziale nei confronti di chi è affermato soggetto passivo della stessa, ed avente ad oggetto la richiesta di prestazione di attività giurisdizionale da parte degli organi giudiziari (art. 2907 del c.c.). Tale attività può arrestarsi ad una pronuncia sul processo ogni qualvolta l'autorità adìta constati la mancanza nel giudizio o di un presupposto processuale che ne consenta un valida instaurazione (per es.: difetto di giurisdizione dell'autorità adìta) o una sua valida prosecuzione (per es.: competenza dell'autorità adita e legittimazione processuale di chi sta in giudizio) ovvero quando rilevi che l'azione difetta di quei requisiti (c.d. condizioni dell'azione) che rendono accoglibile ipoteticamente la domanda esercitata: se, infatti, non esiste una norma che contempli il diritto fatto valere, la domanda è giuridicamente impossibile, cioè non vi è possibilità giuridica di tutela; inoltre, non basta affermarsi titolare di un diritto per poter proporre domanda o contraddirvi, ma è necessario avervi interesse (art. 100 del c.p.c.), vale a dire aver bisogno di quell'ulteriore utilità, diversa dal diritto sostanziale, che è la tutela giurisdizionale. Infine, deve esserci corrispondenza fra i soggetti che nella domanda proposta sono affermati titolari attivi o passivi del rapporto giuridico controverso e coloro che agiscono e contraddicono in giudizio (c.d. legittimazione ad agire, che solo eccezionalmente può essere riconosciuta a chi faccia valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui (art. 81 del c.p.c.). La presenza delle condizioni dell'azione (possibilità giuridica di tutela, interesse e legittimazione ad agire) consente al giudice di valutare la sostanziale fondatezza della domanda avanzata, giungendo ad una sentenza non di mero rito (cioè sul processo) ma di merito ossia di accoglimento o rigetto della domanda.

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