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Articolo 473 bis 3 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Poteri del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 473 bis 3 Codice di procedura civile

(1)Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali(2)(3).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Prima della Riforma il pubblico ministero era parte necessaria nei procedimenti civili che riguardavano interessi pubblici, come quelli familiari, mentre non gli venivano riconosciute specifiche facoltà e poteri in via generale.
A seguito dell’introduzione del nuovo processo familiare e minorile e della prossima istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la figura del pubblico ministero, invece, risulta più centrale, potendo anche assumere la veste di parte processuale autonoma, con piena legittimazione attiva nell’esercizio dell’azione civile.

Spiegazione dell'art. 473 bis 3 Codice di procedura civile

A seguito della unificazione dei riti la figura del pubblico ministero si presenta come centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.
Proprio tale particolare rilevanza attribuita al ruolo del pubblico ministero ha reso necessaria la previsione di una norma autonoma all’interno del nuovo titolo IV bis.
Così, ferme restando le norme generali, contenute agli artt. 69 e ss. c.p.c., in forza delle quali si riconosce a tale organo la possibilità di esercitare l’azione civile nei casi previsti dalla legge e ferme restando le ipotesi in cui lo stesso è interventore necessario nel processo, nei principi generali del titolo IV bis vengono recepiti ed introdotti dettati normativi dapprima presenti in altre disposizioni di legge (ci si intende in particolare riferire all’art. 9 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 sull’adozione, ove si prevede che l ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero “assunte le necessarie informazioni”) e di recente introdotte con la riformulazione dell’art. 403 del c.c., laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.

La norma in esame, inoltre, individua espressamente quali sono i soggetti istituzionali (polizia giudiziaria e servizi sociali) deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso.
Le statistiche degli uffici del pubblici ministeri minorili hanno consentito di verificare che lo svolgimento di tali accertamenti preliminari ha spesso consentito ai Pubblici ministeri di non inoltrare ricorsi ex artt. 330 e 333, e ciò grazie all’avvio di una positiva collaborazione da parte dei genitori venuti a conoscenza dell’intervento della procura minorile.

Appare opportuno ricordare che prima della Riforma Cartabia il pubblico ministero, era parte necessaria nei procedimenti civili che riguardavano interessi pubblici, come quelli familiari, ma non gli venivano riconosciute specifiche facoltà e poteri in via generale; con la Riforma il ruolo del pubblico ministero ne esce rafforzato, potendo agire per far valere l’interesse pubblico a tutelare un determinato diritto, in assenza di iniziativa d’impulso del suo titolare o nel caso in cui non vi sia un soggetto in grado di farlo valere.

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