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Articolo 60 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 60 Costituzione

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Note

(1) Questo articolo è stato modificato dalla L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

Spiegazione dell'art. 60 Costituzione

La norma in esame sancisce la durata delle cariche parlamentari, pari a cinque anni. La durata limitata della legislatura risponde alla logica di alternanza tra forze politiche propria di una repubblica democratica.

Il rigido presupposto entro cui è ammessa la proroga di cui al secondo comma, del pari, si spiega con la volontà di non consegnare alla maggioranza del parlamento uno strumento suscettibile di creare abusi da parte della stessa.

Prima della riforma operata dalla L. Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 era stabilita una durata di 6 anni per il Senato e 5 anni per la Camera. Tecnicamente, questo periodo di durata viene definito legislatura. La previsione di 5 anni di cui alla disposizione è ordinaria ma deve intendersi salvo scioglimento anticipato delle Camere stesse (art. 88 Cost.) o proroga (comma 2).

Nello specifico, è necessario che lo stato di guerra sia stato deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dalla stessa Costituzione. (art. 78 Cost.). La proroga in questione non va confusa con la prorogatio di cui al successivo art. 61 comma 2 della Costituzione.

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