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Articolo 688 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ubriachezza

Dispositivo dell'art. 688 Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691](1)(2) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [575-583].

[La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale. [94 2, 102, 221, 234]](3)

Note

(1) Lo stato di ubriachezza non deve necessariamente essere abituale e il suo accertamento può avvenire anche solo attraverso l'osservazione di manifestazioni esteriori, quali ad esempio la mancanza di autocontrollo, la produzione di schiamazzi, etc.
(2) La dottrina prevalente ritiene che la sorpresa in flagranza (art. 382) costituisca una condizione obiettiva di punibilità.
(3) Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente più afflittivo a causa della "condotta di vita" del colpevole.

Ratio Legis

La norma in esame è atta a garantire il buon costume e l'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 688 Codice Penale

Trattasi di fattispecie depenalizzata, ad oggi punita solamente in via amministrativa.

Per la configurabilità della disposizione non occorre che l'ubriachezza, oltre che manifesta, sia anche molesta o pericolosa per l'ordine pubblico, essendo sufficiente la evidente e percepibile ebrietà.

Presupposto della contravvenzione è che il soggetto sia colto in tale stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Massime relative all'art. 688 Codice Penale

Cass. pen. n. 22594/2005

L'abitacolo di un'autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell'indicazione tassativa contenuta nell'art. 688 c.p., sicché non risponde dell'illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all'interno di un'autovettura.

Corte cost. n. 353/2002

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. l'art. 688, secondo comma, c.p. nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Cass. pen. n. 1462/2002

In tema di ubriachezza, l'intervenuta depenalizzazione, per effetto dell'art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, della contravvenzione di cui all'art. 688, comma 1, c.p., non ha inciso sul secondo comma di tale articolo, per cui conserva carattere di reato l'ipotesi, ivi prevista, che sia colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico un soggetto il quale abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 1299/1996

La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Cass. pen. n. 11309/1994

L'interno dell'autovettura di un privato non costituisce né luogo pubblico, né luogo aperto al pubblico. Pertanto, non risponde della contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo.

Cass. pen. n. 9861/1987

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 132 cod. strad., diversamente che per il reato di cui all'art. 688 c.p., non è richiesto un grado tale di ebbrietà, da dover essere percepibile da chiunque, essendo sufficiente che l'ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida di un veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 688 c.p. che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra.

Cass. pen. n. 6336/1986

Il reato di cui all'art. 688 c.p. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico dell'agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepito da chiunque, come nel caso in cui l'agente presenti un alito fortemente alcoolico, abbia un'andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante.

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