Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9861 del 17 settembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 132 cod. strad., diversamente che per il reato di cui all'art. 688 c.p., non è richiesto un grado tale di ebbrietà, da dover essere percepibile da chiunque, essendo sufficiente che l'ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida di un veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 688 c.p. che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra.

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