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Articolo 687 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

Dispositivo dell'art. 687 Codice Penale

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51(1)(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n.689.
(2) La sua applicazione è limitata ai c.d. periodi di divieto di vendita e per questo viene considerata complementare al disposto dell'art. 686.

Ratio Legis

La norma in esame è atta a garantire il rispetto delle norma di pubblica sicurezza in tema di spaccio di bevande alcoliche.

Spiegazione dell'art. 687 Codice Penale

Trattasi di fattispecie depenalizzata, ad oggi punita solamente in via amministrativa.

Essa punisce chiunque sia sorpreso ad acquistare o a consumare, all'interno di un esercizio pubblico, bevande alcoliche, al di fuori degli orari di apertura dell'esercizio stesso.

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