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Articolo 568 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Occultamento di stato di un figlio

Dispositivo dell'art. 568 Codice Penale

(1)Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592](2).

Note

(1) Sia la rubrica che il testo di tale disposizione sono stati modificati dall’art. 93, comma 1, lett. m), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, al fine quindi di eliminare ogni differenza riguardante lo stato di filiazione.
(2) Tale reato è configurabile solo se il neonato è già stato iscritto nei registri di stato civile, diversamente è applicabile il reato di cui all'art. 566.

Ratio Legis

Viene tutelato lo stato di filiazione e l'interesse del neonato a vedersi attribuito tale status.

Spiegazione dell'art. 568 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono destinata a tutelare lo stato di famiglia, ovvero l'interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte atte ad alterarne la soggettività giuridica.

La disposizione in oggetto punisce una particolare forma di abbandono del minore, ovvero, più nello specifico, il comportamento di chi lasci un fanciullo già regolarmente iscritto all'anagrafe in un orfanotrofio, occultando la verità, e dunque sostenendo che in realtà non risulti figlio di nessuno.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente, deponga o presenti un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o, comunque, riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficienza, occultandone lo stato.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti materiali attraverso i quali un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, sia deposto, cioè consegnato direttamente o abbandonato, in modo tale che un ospizio o un altro luogo di beneficienza lo trovi, oppure sia presentato al personale dello stesso, occultandone lo stato, affinché lo trattenga. Qualora la condotta fosse posta in essere ai danni di un bambino non ancora iscritto nei registri dello stato civile, risulterebbe integrato il delitto di soppressione di stato di cui all'art. 566 c.p.
In ogni caso, ai fini della realizzazione della fattispecie in esame, è necessario che vi sia l'occultamento dello stato civile del fanciullo, poiché, in caso contrario, la sua sola deposizione o presentazione non sarebbe sufficiente a perfezionare il reato.

La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo nel momento successivo all'iscrizione del fanciullo nei registri dello stato civile, come nato nel matrimonio o riconosciuto, in quanto, altrimenti, non risulterebbe integrata la fattispecie in esame, quanto, piuttosto, una di quelle di cui agli articoli 566 o 567 del Codice Penale.
Quanto, poi, al luogo del fatto, esso deve coincidere con un ospizio di trovatelli o con un altro luogo di beneficienza. In caso contrario, la condotta del soggetto agente integrerebbe il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, ex art. 591 c.p.

L'oggetto materiale del reato è costituito dalla persona del fanciullo su cui cada la condotta criminosa; non si può, però, trattare di un fanciullo qualsiasi, bensì di uno che sia già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto.

Il reato si considera consumato nel momento in cui si realizza l'evento tipico, ossia la modificazione dello stato civile del fanciullo, in seguito alla sua deposizione o presentazione al personale di uno degli istituti citati dalla norma, senza rendere noto il suo vero stato. È ammesso il tentativo, qualora l'agente, seppur impiegando mezzi idonei e non equivoci, non riesca nell'occultamento del reale stato civile del fanciullo, per cause che siano, però, estranee alla sua volontà.

Ai fini della configurazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di deporre o presentare un fanciullo occultandone il reale stato civile, nella consapevolezza che lo stesso sia già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto.

Qualora ad essere condannato sia il genitore, l'art. 569 c.p. prevede l'applicazione della pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

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