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Articolo 592 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abbandono di un neonato per causa di onore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 592 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442

[Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61.]

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