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Articolo 569 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pena accessoria

Dispositivo dell'art. 569 Codice Penale

(1)La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza della responsabilità genitoriale(2) o della tutela legale.

Note

(1) Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale prima con sen. 23 febbraio 2012, n. 31 relativamente "alla parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto" e successivamente, con sent. 23 gennaio 2013, n. 7 a riguardo "della parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
(2) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, prima potestà dei genitori, è frutto dell'intervento di modifica operato dall’art. 93, comma 1, lett. n), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ratio Legis

Si tratta di una disposizione inserita nel codice penale al fine di garantire maggiormente gli interessi del minore.

Spiegazione dell'art. 569 Codice Penale

La norma originariamente disponeva la decadenza obbligatoria della responsabilità genitoriale.

Ad oggi, dopo la sentenza n. 724/1988 della Corte Costituzionale, il giudice ha invece facoltà di applicare tale grave pena accessoria in conseguenza della condanna per i delitti del presente capo.

Da un lato il giudice dovrà quindi valutare la gravità dei fatti, la personalità del reo e gli altri parametri di cui all'articolo 133, dall'altro lato dovrà valutare quale sia il miglio interesse per il minore nel caso concreto.

Massime relative all'art. 569 Codice Penale

Cass. pen. n. 3915/1978

Ai sensi dell'art. 30 Cost., nei casi di incapacitā dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La consumazione del delitto di alterazione di stato (art. 567 cod. pen.) č causa legale di incapacitā del genitore agli effetti dell'art. 30 citato. Onde, proprio alla stregua di tale disposizione, la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 569 cod. pen. č manifestamente infondata.

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