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Articolo 518 sexiesdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 518 sexiesdecies Codice Penale

(1)La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:

  1. 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
  2. 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
  3. 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
  4. 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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