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Articolo 518 sexiesdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 518 sexiesdecies Codice Penale

(1)La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:

  1. 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
  2. 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
  3. 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
  4. 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 sexiesdecies Codice Penale

La norma in commento stabilisce una serie di aggravanti applicabili alla generalità dei reati compresi nel Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, e l’applicazione di tali circostanze determina un aumento della pena da un terzo alla metà.

Ai sensi del comma 1, la pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:
  • se il delitto contro il patrimonio culturale cagiona un danno di rilevante gravità (per i criteri di valutazione del “danno di rilevante entità”, si rimanda al commento della circostanza aggravante comune di cui al n. 7 dell’art. 61 del c.p.);
  • se il delitto contro il patrimonio culturale è realizzato nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria. Il comma 2 della norma in esame precisa anche che, quando il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano le pene accessorie dell’interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 del c.p.) e della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 del c.p.);
  • se il delitto contro il patrimonio culturale è commesso da un pubblico ufficiale (art. 357 del c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 del c.p.) che ha il dovere di conservare e tutelare i beni culturali mobili o immobili;
  • se il delitto contro il patrimonio culturale è realizzato nell'ambito di un’associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416 del c.p..

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