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Articolo 518 septiesdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 518 septiesdecies Codice Penale

(1)La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 septiesdecies Codice Penale

La norma in commento stabilisce una serie di attenuanti applicabili alla generalità dei reati compresi nel Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale.

In particolare, la pena è diminuita nelle seguenti ipotesi:
  • ai sensi del comma 1 (che richiama, con le dovute differenze, l’attenuante comune di cui al n. 4 dell’art. 62 del c.p.), si ha una diminuzione della pena pari ad un terzo se il delitto contro il patrimonio culturale cagiona un danno di speciale tenuità o, in alternativa, comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
  • a norma del comma 2 (che riprende quanto stabilito dall’abrogato art. 177 del codice beni cult. e paesag.), la pena è diminuita dalla metà a due terzi qualora il delitto contro il patrimonio sia realizzato da colui che abbia avuto una condotta collaborativa con le autorità (ossia, l’aver collaborato per individuare i correi o l’aver fatto assicurare le prove del reato o l’essersi efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o l’avere recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto).

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