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Articolo 518 quinquiesdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Casi di non punibilitą

Dispositivo dell'art. 518 quinquiesdecies Codice Penale

(1)Le disposizioni dell'articolo 518 quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 quinquiesdecies Codice Penale

La norma in commento circoscrive l’area di applicazione dell’art. 518 quaterdecies del c.p..

La nuova disposizione – riprendendo quanto previsto dall’abrogato art. 179 del codice beni cult. e paesag. – stabilisce che il delitto di cui all’art. 518-quaterdecies c.p. non si configura nel caso di riproduzione, detenzione, messa in vendita o diffusione in altro modo di copie di opere di pittura, di scultura o di grafica oppure di copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico che siano dichiarate espressamente non autentiche attraverso due modalità:
  • mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto;
  • mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita, se non si può procedere all’annotazione scritta per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione.

Ancora, l’art. 518-quaterdecies c.p. non trova applicazione nell’ipotesi di restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

La norma in esame non introduce speciali cause di non punibilità, ma precisa i limiti e le modalità di circolazione delle copie di opere d'arte, anche nell’ottica di garantire la liceità del mercato dei cc.dd. “falsi d'autore”.

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