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Articolo 518 decies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Importazione illecita di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 decies Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 decies Codice Penale

Sulla scorta di quanto stabilito a livello sovranazionale, la norma in commento introduce nell’ordinamento interno il reato di importazione illecita di beni culturali. Così facendo, il legislatore ha voluto ostacolare il mercato nero dei beni culturali, contrastandone la circolazione e il traffico illegale.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

La condotta criminosa consiste nell’importazione (ossia, nell’introduzione) di beni culturali nel territorio dello Stato. In particolare, l’importazione è sanzionata penalmente quando essa ha ad oggetto beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione (se prevista dall’ordinamento dello Stato in cui c’è stato il rinvenimento) o esportati da altro Stato in violazione della legge in materia d protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Per la nozione di bene culturale, si rimanda all’art. 2 del codice beni cult. e paesag..

Peraltro, la nuova fattispecie precisa che il delitto non si configura nei casi di concorso del soggetto attivo nei reati di ricettazione di beni culturali (art. 518 quater del c.p.), di impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518 quinquies del c.p.), di riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies del c.p.) e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 septies del c.p.).

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: cioè, la consapevolezza e volontà di importare nello Stato italiano un bene culturale nei casi tipizzati dalla norma.

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