Sulla scorta di quanto stabilito a livello sovranazionale, la norma in commento introduce nell’ordinamento interno il reato di
importazione illecita di beni culturali. Così facendo, il legislatore ha voluto ostacolare il mercato nero dei beni culturali, contrastandone la circolazione e il traffico illegale.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il
bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”.
La condotta criminosa consiste nell’
importazione (ossia, nell’introduzione) di beni culturali nel territorio dello Stato. In particolare, l’importazione è sanzionata penalmente quando essa ha ad oggetto
beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione (se prevista dall’ordinamento dello Stato in cui c’è stato il rinvenimento) o esportati da altro Stato in violazione della legge in materia d protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
Per la nozione di
bene culturale, si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag..
Peraltro, la nuova fattispecie precisa che
il delitto non si configura nei casi di concorso del soggetto attivo nei reati di ricettazione di beni culturali
(art. 518 quater del c.p.), di impiego di beni culturali provenienti da delitto (
art. 518 quinquies del c.p.), di riciclaggio di beni culturali (
art. 518 sexies del c.p.) e di autoriciclaggio di beni culturali (
art. 518 septies del c.p.).
Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il
dolo generico: cioè, la consapevolezza e volontà di importare nello Stato italiano un bene culturale nei casi tipizzati dalla norma.