La norma in commento punisce
l’uscita e l’esportazione illecite di beni culturali.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
La disposizione in esame riprende le ipotesi delittuose prima contemplate dall’
abrogato art. 174 del codice beni cult. e paesag.. Proprio per tale motivo è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.
In particolare, l’art. 518-
undecies c.p. prevede
varie fattispecie incriminatrici.
Ai sensi del comma 1 della nuova norma, riprendendo quanto stabilito dal comma 1 dell’abrogato art. 174 del Codice dei beni culturali, è punito il trasferimento all’estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di beni culturali (per la cui nozione si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.), cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”.
Nella fattispecie è presente una
clausola di illiceità speciale, secondo cui l'
esportazione deve avvenire
senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.
Rispetto all’attestato di libera circolazione e alla licenza di esportazione, bisogna fare una precisazione. Per un verso, occorre richiamare l’
art. 65 del codice beni cult. e paesag.. Tale norma fa la seguente distinzione: beni per cui l’esportazione è vietata in modo assoluto; beni per cui l’esportazione è soggetta ad autorizzazione; beni liberamente esportabili. Per altro verso, la
licenza di esportazione riguarda i trasferimenti di beni al di fuori dell’
Unione Europea, come disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2019/880 del 17 aprile 2019.
Quanto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo generico: ossia, la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e la consapevolezza di trasportare all'estero beni culturali senza il conseguimento dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 518-
undecies c.p. introduce due ulteriori fattispecie di reato.
Innanzitutto, sulla falsariga del comma 2 dell’art. 174 del Codice dei beni culturali, è punito chi
omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni indicati al comma 1, per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea.
In secondo luogo, rispetto alla previgente formulazione dell’art. 174, viene sanzionato anche chi rende
dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.
Questa nuova fattispecie di reato sostituisce la falsità ideologica di cui al comma 1 dell’
art. 483 del c.p. resa ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione ai casi in cui, per esportare un bene, venga presentata una dichiarazione preventiva di esportazione (comma 4-
bis dell’
art. 65 del codice beni cult. e paesag.) che ne attesti falsamente la libera circolazione.
Entrambe le fattispecie appena viste sono
reati comuni poiché realizzabili da “
chiunque”.
Rispetto a queste ultime ipotesi di reato, l’elemento soggettivo richiesto è il
dolo generico: cioè, la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e la consapevolezza di non aver fatto rientrare nel territorio nazionale, entro la scadenza del termine, i beni culturali per cui l'uscita o l'esportazione temporanee siano state autorizzate.