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Articolo 518 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Ricettazione di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 quater Codice Penale

(1)Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 quater Codice Penale

La norma in commento punisce la ricettazione di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

La condotta criminosa consiste - al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto - nell’acquistare o ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.
Questa ipotesi riproduce la struttura del reato di ricettazione di cui al comma 1 dell’art. 648 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi della ricettazione (per la cui analisi si rimanda al commento dell’art. 648 del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che è un bene culturale mobile altrui. Difatti, l’oggetto materiale del delitto è il bene culturale (per la cui nozione si richiama l’art. 2 del codice beni cult. e paesag.), mentre il soggetto passivo è il soggetto privato o l’ente pubblico al quale è riconducibile un rapporto, significativo dal punto di vista giuridico, con il bene culturale.

Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente la ricettazione ex art. 648 c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.

Il reato in commento si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto. Il reato presupposto deve essere un delitto (la ricettazione non si realizza se il bene proviene da una contravvenzione o da un illecito amministrativo).

Peraltro, ai sensi del comma 3 della norma in esame, il reato sussiste anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.

Si tratta di un reato a forma vincolata, dato che la norma incrimina l’acquisto, la ricezione, l’occultamento del bene di provenienza illecita, nonché l’intromissione nel fare acquistare, ricevere o occultare il bene culturale.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico: ossia, oltre alla coscienza del carattere culturale del bene e la volontà di realizzare una delle condotte tipizzate (acquistare, ricevere, occultare o intromettersi nel trasferimento del bene culturale di provenienza illecita), il soggetto attivo deve agire con la finalità specifica di procurare, a sé o ad altri, un profitto.

Per profitto si deve intendere qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale.

In relazione al momento consumativo, bisogna distinguere: nel caso di acquisto, ricezione od occultamento, la consumazione del reato si ha nel momento in cui il soggetto attivo entra in possesso del bene culturale; nell’ipotesi di intromissione, il reato si consuma nel momento in cui l’agente realizza un atto di mediazione idoneo al trasferimento del bene culturale.

Infine, il comma 2 prevede una circostanza aggravante ad effetto comune nel caso in cui il fatto riguardi beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 628 del c.p. e di estorsione aggravata di cui al comma 2 dell’art. 629 del c.p..

Massime relative all'art. 518 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 33957/2017

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione.

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