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Articolo 518 novies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 novies Codice Penale

(1)É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

  1. 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
  2. 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
  3. 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 novies Codice Penale

La norma in commento punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo.

La disposizione in esame riprende, con alcune modifiche, le ipotesi delittuose prima contemplate dall’abrogato art. 173 del codice beni cult. e paesag.. In particolare, l’art. 518-novies c.p. prevede tre diverse fattispecie incriminatrici.

Innanzitutto, ai sensi del n. 1 della norma in commento, è punita l’alienazione o l’immissione sul mercato, senza autorizzazione, di beni culturali.

In tal caso, il bene giuridico tutelato è l’interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione di beni culturali, posto in pericolo da un’alienazione non autorizzata.

Si tratta di un reato proprio poiché può essere realizzata solo dal soggetto legittimato da un titolo giuridicamente valido a vendere o a immettere sul mercato il bene culturale.

Questa fattispecie riprende quanto prima stabilito dalla lett. a) dell’art. 173 del Codice dei beni culturali, ma con alcune novità.
In primo luogo, a differenza dell’art. 173, la nuova disposizione si riferisce solo all’alienazione, ma anche all’immissione sul mercato dei beni culturali.
Ancora, mentre l’art. 173 rinviava espressamente all’art. 55 del codice beni cult. e paesag. e all’art. 56 del codice beni cult. e paesag. (per i quali occorre una richiesta di autorizzazione per compiere legittimamente l’alienazione), la nuova disposizione ha eliminato il richiamo agli artt. 55 e 56. Ciò significa che la norma fa riferimento ampiamente ad ogni caso di mancanza dell’autorizzazione richiesta dalla normativa di settore e non solo a quella che permette di derogare al divieto di alienazione di beni culturali fissato dagli artt. 55 e 56.

Questa prima fattispecie è un reato di pericolo astratto.

Invece, ai sensi del n. 2 dell’art. 518-novies c.p., sulla falsariga di quanto precedentemente previsto dalla lett. b) dell’art. 173 del Codice dei beni culturali, viene punita l’omessa denuncia, nel termine di trenta giorni, degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

In questo caso, il bene giuridico protetto non si limita al patrimonio storico-artistico-ambientale il cui valore culturale è formalmente dichiarato, ma si estende ai beni che possiedono un valore intrinseco, a prescindere dal riconoscimento formale dell’autorità.

Anche tale ipotesi delittuosa è un reato proprio poiché realizzabile soltanto da chi è tenuto a presentare la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Questa seconda fattispecie incriminatrice garantisce il controllo sulle vicende traslative dei beni e, qualora il trasferimento sia a titolo oneroso, consente l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 60 del codice beni cult. e paesag..

Ancora, riprendendo quanto precisato dalla lett. c) dell’art. 173 del Codice dei beni culturali, il n. 3 della norma in commento prevede e punisce la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione da parte dell’alienante prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento, (termine fissato per l’esercizio del diritto di prelazione): cioè, viene punita la violazione del comma 4 dell’art. 61 del codice beni cult. e paesag., il quale stabilisce che, in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l’atto di alienazione è condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dall’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione.

Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione dell’abrogato art. 173 Codice dei beni culturali, ma con alcune novità, è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.

Quanto all’elemento soggettivo, tutte le fattispecie analizzate richiedono il dolo generico: cioè, la consapevolezza e volontà di realizzare una delle condotte incriminate dalla norma consapevoli del carattere culturale del bene.

Massime relative all'art. 518 novies Codice Penale

Cass. pen. n. 30653/2024

Il delitto previsto dall'art. 173 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies c.p., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.

Cass. pen. n. 45841/2012

Il reato di omessa denuncia di acquisto di opere di interesse culturale (art. 173 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) tutela non soltanto il patrimonio storico-artistico-ambientale la cui valenza culturale è oggetto di formale dichiarazione, ma anche i beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competente.

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