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Articolo 518 novies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 novies Codice Penale

(1)É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

  1. 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
  2. 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
  3. 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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