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Articolo 518 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Impiego di beni culturali provenienti da delitto

Dispositivo dell'art. 518 quinquies Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 quater e 518 sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 quinquies Codice Penale

La norma in commento punisce l’impiego di beni culturali provenienti da delitto.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

La condotta criminosa consiste - al di fuori dei casi di concorso nel reato dei casi previsti dall’art. 518 quater del c.p. e dall’art. 518 sexies del c.p. - nell’impiegare beni culturali provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.

Questa fattispecie riproduce la struttura del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648 ter del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del delitto appena richiamato (per la cui analisi si rimanda al commento dell’art. 648 ter del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che è un bene culturale mobile proveniente da delitto (per la nozione di bene culturale, si richiama l’art. 2 del codice beni cult. e paesag.).

Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.

Il reato in commento si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto. Il reato presupposto deve essere un delitto (la ricettazione non si realizza se il bene proviene da una contravvenzione o da un illecito amministrativo).

Peraltro, ai sensi del comma 2 della norma in esame, il reato sussiste anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, la coscienza del carattere culturale del bene e la volontà di destinare tale bene ad un impiego in attività economiche o finanziarie.

Massime relative all'art. 518 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 33076/2016

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d'incremento dei profitti di un'impresa che opera illecitamente).

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

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