Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17979 del 5 marzo 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, stabilito dall'art. 271, comma secondo, c.p.p., è posto, tra gli altri, a tutela dell'avvocato (come degli altri soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, c.p.p.) e dell'esercizio della sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa della conoscenza del fatto, ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un soggetto del quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, c.p.p. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale era pervenuto alla conclusione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle conversazioni dell'imputato con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest'ultimo in quanto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe conosciuto come "amico", esulanti dal divieto in questione, non considerando che la ragione della conoscenza di detti fatti era pur sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in quanto tale egli forniva consigli all'imputato).

(massima n. 2)

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non dipende in quest'ultima ipotesi da una "immutatio" tra quelle descritte nella prima ipotesi (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali ad esempio il cattivo stato di conservazione la provenienza delle carni da animali malati. Ne consegue che, pur costituendo entrambe le fattispecie criminose delitti di pericolo concreto che richiedono l'accertamento in concreto dello stato di pericolo - ancorché la sostanza pericolosa non abbia causato danno - trattasi di ipotesi non compatibili nel senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa.

(massima n. 3)

Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli.

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