Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11395 del 14 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso apparente tra una norma che commina una sanzione penale ed una norma che commina una sanzione amministrativa va risolto alla stregua dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguente applicazione del principio di specialità ancorato non ad una previsione astratta di divieti, ma ad una realtà di fatto valutata sulla base della concreta emergenza di dati giuridicamente rilevanti. (Applicazione in tema di — ipotetico — concorso tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la somministrazione ad animali da stalla di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici e dalle sostanze ad azione tireostatica).

(massima n. 2)

In materia di delitti di comune pericolo mediante frode, deve escludersi ogni rilievo della distinzione tra alimenti e sostanze destinate all'alimentazione. Infatti, mentre l'art. 440 c.p., sotto la rubrica «adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, fa indistintamente riferimento alle “sostanze destinate all'alimentazione” (primo comma) e alle “sostanze alimentari” (secondo comma), l'art. 444 dello stesso codice, sotto la rubrica “commercio di sostanze alimentari nocive”, si riferisce nel suo testo alle “sostanze destinate all'alimentazione” senza in alcun modo menzionare le sostanze alimentari». (Riferimento ad un'ipotetica somministrazione a bovini da stalla di sostanze stilbeniche e di sostanze ad azione tireostatica).

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