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Articolo 441 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Dispositivo dell'art. 441 Codice Penale

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio(1), diverse da quelle indicate nell'articolo precedente(2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309(3).

Note

(1) La fattispecie si differenzia da quanto previsto all'art. 440, in materia di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, in quanto ha per oggetto cose destinate al commercio, ovvero oggetto di scambio o circolazione dietro corrispettivo.
(2) S viene quindi a determinare per esclusione l'oggetto della tutela, che di conseguenza si riferisce a tutte le cose non previste dagli articoli precedenti da cui possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica, come ad esempio i presidi medico-chirurgici che non sono classificabili come medicinali.
(3) Secondo alcuni autori, dal momento che le acque non destinate direttamente all'alimentazione non integrano la tutela predisposta dagli artt. 439 e 440, la loro adulterazione o contraffazione viene qui criminalizzata.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica o salute della collettività, che può risultare in pericolo per la diffusione di beni e alimenti nocivi.

Spiegazione dell'art. 441 Codice Penale

La norma in esame descrive la medesima fattispecie di cui all'articolo precedente (art. 440), cui si rimanda per la spiegazione degli elementi costitutivi.

La differenza sta nell'oggetto del reato, qui in rapporto di sussidiarietà co le sostanze alimentari o con medicinali. Come esempio può farsi l'adulterazione di prodotti omeopatici o di erboristeria.

Massime relative all'art. 441 Codice Penale

Cass. pen. n. 9086/1996

Non č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilitā delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, in relazione all'art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all'art. 441 c.p., lesivo dell'identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravitā, in riferimento all'art. 3 Cost.

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