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Articolo 452 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disastro ambientale

Dispositivo dell'art. 452 quater Codice Penale

(1)Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1. 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2. 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà(2).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Spiegazione dell'art. 452 quater Codice Penale

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente, e soprattutto tramite l'inserimento della norma in esame, il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità.
L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come:

  • l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

  • un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

  • l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.

Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

Massime relative all'art. 452 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 29901/2018

Ai fini della configurabilitā del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., č necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.

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