Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il
legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilita a titolo di
disastro innominato di cui all'art.
434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.
La norma in esame punisce l'
inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.
Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la
punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.
Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con
abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.
L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'
omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.
La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.
Per
compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero
deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.
Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere
significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e
misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno.
Viene richiesto il
dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.