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Articolo 452 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delitti colposi contro l'ambiente

Dispositivo dell'art. 452 quinquies Codice Penale

(1)Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Spiegazione dell'art. 452 quinquies Codice Penale

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.
Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano.

La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

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