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Articolo 382 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Millantato credito del patrocinatore

Dispositivo dell'art. 382 Codice Penale

Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [244, 245; c.p.p. 194-198, 467, 497, 499], il perito [61; c.p.p. 220, 221, 224] o l'interprete [122, 123; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032(1).

Note

(1) Il reato in esame costituisce un'ipotesi speciale rispetto al reato di cui all'art. 346, dal quale si distingue per la particolare qualifica del soggetto attivo della fattispecie criminosa.

Ratio Legis

La dottrina si è orientata verso la considerazione che in tale norma trovi tutela l'interesse alla lealtà del rapporto professionale intercorrente tra patrocinatore e assistito, in quanto strumentale al buon funzionamento della giustizia. Ulteriore oggetto di tutela è l'onorabilità della funzione giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 382 Codice Penale

L'interesse protetto dalla norma in esame è il prestigio e l'esteriore credibilità della funzione giudiziaria, di modo che, agli occhi del pubblico, ogni organo giurisdizionale appaia “non avvicinabile” e disposto a favorire interessi privati in violazione dei principi di imparzialità e correttezza.

Sono previste due distinte fattispecie, costituenti entrambe autonomi titoli di reato:

  • la prima consiste nel millantato credito del patrocinatore per farsi dare o farsi promettere denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione per ottenere il favore del giudice, del pubblico ministero, del testimone, del perito o dell'interprete. Con il termine “millantare” si intende vantare una influenza inesistente o esagerare esageratamente una influenza effettivamente esistente. Per quanto concerne l'oggetto della millanteria, non è ritenuta necessaria l'attribuzione al magistrato di un fatto di corruzione, essendo per contro sufficiente indurre il soggetto passivo a pensare che il giudice, il pubblico ministero, il testimone, il perito o l'interprete possa tenere una condotta scorretta e sia facilmente avvicinabile.
    Pare importante precisare che la condotta del soggetto da avvicinare millantata deve essere prospettata per il futuro, mentre qualora ci si riferisca ad una condotta passata (ovviamente mai posta in essere) paiono configurarsi gli estremi della truffa.

  • La seconda fattispecie consiste invece nel farsi dare o promettere denaro o altre utilità con il pretesto di dover comprare il favore del giudice, del pubblico ministero, del testimone, del perito o dell'interprete.

Soggetto passivo può essere solo il cliente del patrocinatore e soggetto attivo solo quest'ultimo, rappresentando dunque un'ipotesi di reato proprio.

Massime relative all'art. 382 Codice Penale

Cass. pen. n. 977/2002

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 382 c.p. (millantato credito del patrocinatore), è sufficiente, ad integrare la «millanteria», ossia la vanteria della propria possibile influenza sul magistrato, che l'agente prospetti la corruttibilità o l'avvenuta corruzione del medesimo, così inducendo nel c.d. «compratore di fumo» la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulle sue decisioni.

Cass. pen. n. 9718/1988

Il delitto di millantato credito del patrocinatore è configurabile anche quando la dazione o promessa di compenso corrisponda a prestazioni professionali effettive pur se ingigantite per creare nel cliente la convinzione che il patrocinatore sia in grado di soddisfare le sue aspettative mediante illecite aderenze negli uffici giudiziari.

Il reato di millantato credito del patrocinatore, pur non potendo qualificarsi come meramente omissivo, può tuttavia manifestarsi come commissivo attraverso millanterie implicite, quali quelle del patrocinatore che, dopo aver manifestato al cliente l'esistenza di suoi rapporti con appartenenti all'ordine giudiziario, riceva o si faccia promettere dal predetto somme che ritenga di dover versare affinché possa comprare i favori del pubblico ufficiale.

In tema di millantato credito, l'ingresso presso il pubblico ufficiale, vantato dall'agente, può essere sussistente in realtà, anche se artatamente ingigantito fino a far credere all'interessato di poter influire sulle determinazioni del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 5172/1988

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 382 c.p. non occorre che sia immediatamente operativa la situazione nel cui contesto il millantatore fa credere al cliente di dover agire per compiere il favore di uno dei soggetti indicati nella norma. (Fattispecie relativa alla necessità, rappresentata dal patrocinatore al cliente, attore in una controversia previdenziale intesa al conseguimento della pensione di invalidità, di un compenso al consulente di ufficio non ancora nominato dal giudice).

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