Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [244, 245; c.p.p. 194-198, 467, 497, 499], il perito [61; c.p.p. 220, 221, 224] o l'interprete [122, 123; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032(1).
Note
(1)
Il reato in esame costituisce un'ipotesi speciale rispetto al reato di cui all'art. 346, dal quale si distingue per la particolare qualifica del soggetto attivo della fattispecie criminosa.