Cassazione penale Sez. II sentenza n. 977 del 2 dicembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 382 c.p. (millantato credito del patrocinatore), č sufficiente, ad integrare la «millanteria», ossia la vanteria della propria possibile influenza sul magistrato, che l'agente prospetti la corruttibilitą o l'avvenuta corruzione del medesimo, cosģ inducendo nel c.d. «compratore di fumo» la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulle sue decisioni.

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