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Articolo 375 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Frode in processo penale e depistaggio

Dispositivo dell'art. 375 Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  1. a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
  2. b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416 ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

Note

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si riscontra nell'esigenza di tutelare il buon funzionamento della giustizia.

Spiegazione dell'art. 375 Codice Penale

La presente disposizione è posta a tutela del corretto andamento della giustizia.

Trattasi di reato proprio, che in quanto tale può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, i quali possono più concretamente e più insidiosamente sviare il corso delle indagini.

Le condotte incriminate rimandano a quelle di cui all'art. 374, cui si rinvia per una trattazione più esaustiva.

Al fine di stimolare il ravvedimento del colpevole, la norma prevede l'applicazione di una apposita circostanza attenuante speciale, qualora il soggetto agente si adoperi concretamente per evitare che si determinino conseguenze ulteriori, per la ricostruzione dei fatti e per aiutare l'autorità ad individuare i correi.

Massime relative all'art. 375 Codice Penale

Cass. pen. n. 7572/2023

Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un'indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale.

Cass. pen. n. 34271/2022

Il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.

Cass. pen. n. 23375/2020

Integra il delitto di depistaggio la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, modifichi il corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di inganno, o formuli affermazioni false o reticenti.

Cass. pen. n. 24557/2017

Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio, punito dall'art. 375 c.p., come novellato dalla L. n. 133 del 2016, si richiede che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato, preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato.

Cass. pen. n. 1096/1999

Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena «se dal fatto deriva una condanna».

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