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Articolo 280 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Dispositivo dell'art. 280 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui(2), mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti(3).

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3 della l. 14 febbraio 2003, n. 34.
(2) Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi inidonei a creare il panico nella collettività.
(3) Il delitto in esame rientra tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 quater del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, l'integrità delle cose, l'ordinamento costituzionale e l'incolumità pubblica.

Spiegazione dell'art. 280 bis Codice Penale

La norma in questione, introdotta dalla L. n. 34/2003, configura uno strumento di repressione degli attentati terroristici compiuti con l'uso di esplosivi.

Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che è posto a tutela sia della sicurezza pubblica, dell'integrità dell'ordinamento costituzionale e dell'ordine pubblico, sia a tutela della vita e dell'incolumità individuale, e rappresenta un complemento della fattispecie di cui all'art. 280, dal quale si differenzia solamente per l'oggetto materiale della condotta, caratterizzato dall'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e dalla direzione degli atti, non nei confronti di persone, bensì di cose mobili o immobili.

Data la potenzialità lesiva della condotta, atta ad offendere un numero indeterminato di persone, anche le circostanze aggravanti risultano più aspre rispetto all'articolo precedente. Infatti l'aumento di pena può giungere sino alla metà, qualora il fatto sia diretto contro la sede del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e di altri organi governativi.

Inoltre, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Ovviamente, data la presenza della clausola di sussidiarietà, il delitto in esame verrà assorbito qualora il fatto costituisca più grave reato.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di di utilizzare esplosivi al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.

Va pertanto escluso che il dolo eventuale (v. art. 43) sia compatibile con i delitti di attentato, non essendo infatti sufficiente la mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento pericoloso.

Massime relative all'art. 280 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 8069/2010

Integra il delitto di atto di terrorismo previsto dall'art. 280-bis c.p. (nella specie aggravato dalla finalitą di eversione dell'ordinamento costituzionale) l'allocazione di un ordigno micidiale sul davanzale di una finestra dell'ufficio elettorale di candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.

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