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Articolo 283 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attentato contro la costituzione dello Stato

Dispositivo dell'art. 283 Codice Penale

(1)Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Note

(1) La fattispecie è stata modificata con l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha fatto venire meno l'originario riferimento ai "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale", quindi sostituito con l'inciso atti violenti e idonei. Tale cambiamento si giustifica alla luce della considerazione che l'ordinamento democratico non deve vincolare i fini politici, ma è tenuto ad essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguire tali obbiettivi.

Ratio Legis

La norma è posta a presidio dell'assetto costituzionale e delle procedure di modifica della Costituzione.

Spiegazione dell'art. 283 Codice Penale

La norma in esame funge da complemento al delitto di cui all'art. 241, quantomeno per quanto concerne gli atti violenti diretti a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato.

Qui però il bene giuridico è considerato di minor importanza (data l'entità della pena edittale prevista) e riguarda il tentativo di mutare la Costituzione formale o la forma di Governo.

La norma in esame rispecchia infatti di per sé la ricostruzione del tentativo, disciplinando e punendo la commissione di atti violenti diretti ed idonei a mutare la Costituzione formale o la forma di Governo.

È quindi assente la previsione di un evento di reato in senso naturalistico, prevedendosi la punibilità di atti che solamente siano idonei al raggiungimento dello scopo.

Ad ogni modo, il requisito dell'idoneità implica un necessario accertamento da parte del giudice circa il pericolo concreto che la condotta ha causato nei confronti del bene giuridico, sicché il requisito dell'idoneità va valutato secondo il procedimento della prognosi postuma ex ante a base totale o parziale.

Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Dato che il soggetto passivo è qui lo Stato, si esclude la rilevanza della violenza impropria, non potendosi “coartare” lo Stato. La violenza propria qui intesa si configura dunque come mera modalità di condotta, non definita in base alla capacità di coartazione del soggetto passivo.

Il delitto si ritiene consumato quando l'agente abbia posto in essere il fatto diretto ed idoneo a realizzare gli eventi descritti.

Il fatto previsto può anche estrinsecarsi in manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato competenti in materia di modifica del territorio o della Costituzione, in modo da indurli a concessioni cui altrimenti non avrebbero liberamente acconsentito.

Massime relative all'art. 283 Codice Penale

Cass. pen. n. 4105/2010

In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell'organigramma dell'associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria.

Cass. pen. n. 1569/1968

La tutela apprestata dall'art. 283 c.p. non è volta a garantire lo statu quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell'ordinamento vigente. Ne consegue che l'attività di chi ricorre a mezzi di violenza e di distruzione anziché sollecitare quelli previsti dalla legge (ad es. dagli artt. 116, 132 e 138 della Costituzione), confluisce univocamente nello schema delittuoso previsto dalla suddetta norma. L'ordinamento regionale, provinciale e comunale fa parte integrante della Costituzione, sì che ogni suo mutamento, perseguito con mezzi non consentiti, realizza la figura di reato prevista dall'art. 283 c.p.

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