Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24557 del 30 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio, punito dall'art. 375 c.p., come novellato dalla L. n. 133 del 2016, si richiede che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato, preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato.

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