Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34271 del 27 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso č investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.

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