Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16672 del 2 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità.

(massima n. 2)

Non è configurabile il reato di traffico di influenze nell'ipotesi in cui, al fine di dare esecuzione ad un accordo corruttivo (nella specie, strumentale ad eludere i controlli di polizia previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero) ed in stretta connessione finalistica e temporale con esso, il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore.

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