(massima n. 1)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuitą normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.