Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19357 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuitą normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

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