(massima n. 1)
La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis c.p. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la mediazione onerosa finalizzata al compimento di ipotesi abrogate di abuso di ufficio non č pił punibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.).