Rispetto alla pressoché identica norma di cui all'articolo precedente (art.
257), il
delitto in esame punisce più lievemente chi si procuri, a scopo di spionaggio,
notizie di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione.
Così, mentre le notizie coperte dal
segreto di Stato seguono la disciplina extra penale di cui alla legge n. 124/2007, ai fini del delitto in esame rilevano quelle notizie che possono anche essere apprese da chiunque, ma di cui lo Stato abbia vietato la divulgazione nell'interesse militare, in modo che chi ha visto, conservando il silenzio, non estenda la conoscenza effettiva a chi non ha visto e non era eventualmente in condizione di poter vedere.
Per l'
elemento soggettivo è sufficiente la volontà cosciente di procurarsi a scopo di spionaggio notizie riservata, ma non occorre altresì la dimostrazione delle conoscenza del fatto che si tratti di
notizie di cui è vietata la divulgazione, dato che il vincolo della riservatezza viene imposto da un
atto amministrativo dell'autorità il quale
integra il precetto penale. Per tali motivo,
l'ignoranza in merito non scusa (v. art.
5).
Al
secondo comma,
n.1) è inserita un'
aggravante ad effetto speciale rappresentata dalla comminazione della pena dell'
ergastolo, qualora il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato nemico in
guerra contro lo Stato italiano. Per la configurabilità dell'aggravante è richiesta ovviamente la conoscenza dell'inimicizia tra gli Stati da parte dell'autore del reato.
Per contro, al
n.2) è disciplinata una
condizione obiettiva di punibilità (v. art.
44), punita anch'essa con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari. Per essa, data la natura della condizione obiettiva di punibilità,
non è richiesta la volontà di compromettere la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.