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Articolo 259 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Agevolazione colposa

Dispositivo dell'art. 259 Codice Penale

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268], ovvero le operazioni militari(2).

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato colposo che si realizza quando manca l'intesa con gli autori dei reati di cui agli artt. 255, 256, 257 e 258, ma l’esecuzione dei reati è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto, del documento o della notizia.
(2) Si tratta un'aggravante ad effetto speciale per la quale in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti relativi alla sicurezza nazionale.

Spiegazione dell'art. 259 Codice Penale

Le norme di cui agli artt. 255, 256, 257 e 258 presuppongono, come per tutti i delitti, la volontarietà della condotta in ordine alla commissione della fattispecie di reato (v. art. 42), mentre le fattispecie colpose devono essere espressamente prevedute dalle singole disposizioni di parte speciale.

L'articolo in esame serve propriamente a tale scopo, disciplinando espressamente la punibilità per colpa di chi abbia reso possibile o solamente agevolato l'esecuzione dei delitti suindicati.

Al secondo comma è disciplinata una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita con un aumento di pena, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari. Per essa, data la natura della condizione obiettiva di punibilità, non è richiesta la volontà di compromettere la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Le stesse pene di cui al primo comma o di cui al secondo comma si applicano nei confronti di chi aveva un particolare obbligo di custodia delle zone in cui normalmente sono custodite le notizie segrete o i mezzi delle forze armate, configurandosi in tal senso un reato proprio con riguardo a tali soggetti.

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