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Articolo 256 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Dispositivo dell'art. 256 Codice Penale

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale(1).

Se si tratta di notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259-262](2).

Note

(1) La consumazione del delitto si verifica nel momento in cui il soggetto viene a conoscenza della notizia.
(2) Si tratta di un' aggravante ad effetto speciale per le quale in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti relativi alla sicurezza nazionale.

Spiegazione dell'art. 256 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza dello Stato, compromessa dalla sottrazione ad opera dell'autore di notizie coperte dal segreto di Stato.

A tal fine occorre far riferimento alla L. n. 124/2007, la quale, all'art. 39, stabilisce che sono coperti dal segreto di Stato “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.

Il soggetto attivo può essere anche chi sia già detentore delle notizie, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell'incarico di cui era investito, sia divenuta illegittima per avere il soggetto volontariamente omesso di consegnare la documentazione medesima a chi gli era subentrato in detto incarico.

Mentre al primo comma viene disciplinato un classico delitto contro la personalità dello Stato, caratterizzato per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente, al quarto comma si prevede una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Va precisato che le norme di natura amministrativa (come quella di cui alla legge citata) che disciplinano il segreto costituiscono indispensabile completamento delle norme penali incriminatrici e quindi acquistano rilevanza penale per incorporazione, con la conseguenza che l'ignoranza circa il limite dell'obbligo del segreto o del divieto di divulgazione non è scusabile (v. art. 5).

Massime relative all'art. 256 Codice Penale

Cass. pen. n. 42887/2018

In tema di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, il provvedimento impositivo del segreto di Stato o recante il divieto di divulgazione di atti, documenti e notizie cd. "riservati" è soggetto al sindacato di legittimità del giudice penale sotto il duplice profilo della sua inerenza ad uno degli specifici interessi politico-statuali indicati dalla normativa di riferimento e dell'idoneità della diffusione a recare un concreto pregiudizio agli interessi oggetto della tutela penale.

Cass. pen. n. 23036/2009

Non integra il delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la condotta che abbia ad oggetto notizie riservate, così definite dalle amministrazioni pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato o la cui diffusione non abbia idoneità offensiva rispetto a detti interessi. (La Corte ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni compiute dal giudice di merito che aveva sottoposto a verifica la riservatezza di un documento letto nel corso di una intervista televisiva, giungendo ad escludere che lo stesso potesse essere riportato alle categorie tutelate dalla norma incriminatrice, in quanto non concernente interessi pubblici ed avente ad oggetto notizie già rivelate all'autorità giudiziaria e versate agli atti di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva).

Cass. pen. n. 11160/1996

Il reato di cui all'art. 256 c.p. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), può essere commesso anche da chi sia già detentore della documentazione sottoposta a segreto, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell'incarico di cui era investito il soggetto attivo, sia divenuta illegittima per avere quest'ultimo volontariamente omesso di consegnare la documentazione medesima a chi gli era subentrato in detto incarico.

Cass. pen. n. 8018/1985

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 256 c.p. le notizie debbono concernere la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, onde non ogni notizia, la cui divulgazione sia vietata dall'autorità competente può venire in considerazione ai fini dell'ipotesi delittuosa, ma solo quella vietata al fine anzidetto. (Fattispecie di sussistenza di reato relativa al cifrario facente parte del codice per comunicazioni radiotelegrafiche I.O.R. 5, classificato «segretissimo» dal Comando generale della guardia di finanza, perché predisposto per la lotta al contrabbando e per la trasmissione via radio di messaggi concernenti i compiti istituzionali del corpo). Il concetto di «segreto», in senso giuridico, comporta una relazione materiale o personale ed indica il limite posto, da una volontà giuridicamente competente, alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa, destinata a rimanere occulta ad ogni persona diversa da quelle che legittimamente conoscano il fatto, l'atto o la cosa, mentre il concetto di notizie «riservate» implica quello di notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; esse, ancorché non segrete, ma conoscibili soltanto in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone, costituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato non ha rinunziato alla potestà di circoscrivere la pubblicità al minimo inevitabile. (Fattispecie relativa al reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Oggetto della tutela penale del delitto di cui all'art. 256 c.p. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) è l'interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello Stato, in quanto è opportuno evitare che notizie riservate o segrete, concernenti la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate, di tal che il bene giuridico protetto viene leso quando l'azione è causalmente adeguata a produrre la lesione di quel bene.

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