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Articolo 262 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione

Dispositivo dell'art. 262 Codice Penale

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione(1), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo(2).

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso(3).

Note

(1) Il reato differisce dal precedente solo per quanto attiene l'oggetto materiale della condotta, che in questo caso è individuato nelle notizie cosiddette riservate.
(2) I commi due e tre prevedono due differenti ipotesi di aggravanti speciali, che si riferiscono rispettivamente alla commissione della condotta in tempo di guerra e allo scopo di spionaggio politico o militare.
(3) Accanto all’ipotesi dolosa, è prevista anche l’ipotesi colposa, che si verifica quando la divulgazione delle notizie non sia avvenuta intenzionalmente, ma per negligenza o imprudenza del soggetto. In tale caso del reato risponde solo chi ha colposamente divulgato la notizia e non anche colui che l’ha ottenuta.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti considerati riservati e relativi alla sicurezza nazionale.

Spiegazione dell'art. 262 Codice Penale

La norma in esame segue la medesima disciplina di cui all'art. 261, cui si rinvia per la spiegazione. L'unica differenza è di carattere oggettivo e va riferita alla diversa natura delle notizie di cui al presente articolo, ove trattasi di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

Massime relative all'art. 262 Codice Penale

Cass. pen. n. 20445/2021

Il delitto di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione è un reato di pericolo che sanziona la diffusione di informazioni al di fuori delle persone che, necessariamente, debbono conoscerle per adempiere ai loro compiti istituzionali, sicché l'offensività della condotta è esclusa solo se le notizie, prima della loro diffusione, siano divenute di pubblico dominio, mentre è giuridicamente irrilevante che esse siano note a coloro che sono autorizzati a conoscerle.

Cass. pen. n. 47224/2013

Non integra il delitto di cui all'art. 262 cod. pen. la divulgazione di notizie che, pur classificate come "riservate" ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, risultino estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato, o siano comunque inidonee, se diffuse, a recare pregiudizio a detti interessi.

Cass. pen. n. 39514/2007

Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall'art. 262 c.p. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l'autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata.

Cass. pen. n. 2108/1995

In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma dev'essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all'art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell'illegittimità del divieto di divulgazione per l'erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell'autorità.

Cass. pen. n. 6319/1989

Nell'ipotesi in cui siano di pubblico dominio la natura e la dislocazione di istallazioni militari, deve essere annullata per difetto di motivazione l'ordinanza del tribunale che confermi il provvedimento di cattura emesso a carico di imputato del delitto di cui agli artt. 262, comma primo, cod. pen. ed 1 r.d. 11 luglio 1941, n. 1161, limitandosi ad affermare che «il loro quadro complessivo costituisce notizia riservata», senza però dare dimostrazione di tale asserzione attraverso la indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nonostante la sopravvenuta notorietà dei singoli obiettivi militari, il vincolo della riservatezza sarebbe rimasto in relazione agli obiettivi globalmente considerati in un unico contesto temporale conoscitivo. (Fattispecie relativa ad istallazioni militari site in Sicilia).

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