Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11160 del 24 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 256 c.p. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), può essere commesso anche da chi sia già detentore della documentazione sottoposta a segreto, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell'incarico di cui era investito il soggetto attivo, sia divenuta illegittima per avere quest'ultimo volontariamente omesso di consegnare la documentazione medesima a chi gli era subentrato in detto incarico.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.