La norma stabilisce che l'estinzione del reato (artt.
150 e ss.) determina la cessazione dell'applicazione delle
misure di sicurezza, dato che il
principio di tipicità ne impone l'applicazione solamente nei casi in cui un fatto sia previsto dalla legge come reato.
Al principio suesposto fanno
eccezione le due ipotesi di
quasi reato (reato impossibile e
l'accordo criminoso non eseguito o
l'istigazione a commettere un delitto, se l'istigazione non viene accolta) per le quali può comunque essere ordinata una misura di sicurezza. Infatti ivi non è stato commesso alcun reato e può infatti apparire curioso il fatto che ad un soggetto che,
de facto, non ha violato alcuna disposizione può essere applicata una misura, mentre al soggetto che abbia effettivamente commesso un reato, poi estinto, la legge gli conceda il beneficio di non essere sottoposto ad alcuna misura.
Ad ogni modo, il principio in esame riguarda sia le
misure di sicurezza personali che patrimoniali, ad
eccezione della confisca (art.
240).
Parimenti,
l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce che possano essere ordinate in ogni tempo (ovvero nei casi di dichiarazione di
abitualità o
professionalità nel reato e di
tendenza a delinquere), ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano già state ordinate come misure accessorie di una condanna alla reclusione per un tempo superiore ai dieci anni.
La diversità di trattamento rispetto all'estinzione del reato deriva dal semplice fatto che nei casi di
estinzione della pena vi è stato un accertamento completo in ordine alla commissione di un fatto tipico previsto dalla legge come reato, motivo per cui la
pericolosità sociale del soggetto è stata comunque accertata in concreto tramite la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato e di tendenza a delinquere.
Da ultimo, la norma specifica che alla
colonia agricole ed alla casa di lavoro (art.
216) è sostituita la
libertà vigilata, mentre, qualora per effetto dell'
indulto o della grazia (art.
174), non debba essere inflitta in tutto o in parte la pena dell'
ergastolo (v. art.
184), il condannato dovrà essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.