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Articolo 209 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Persona giudicata per più fatti

Dispositivo dell'art. 209 Codice Penale

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza(1).

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge [219].

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge [204](2).

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi di concorso tra misure di sicurezza, il quale viene risolto nel senso dell'unicità, in presenza di misure della medesima specie. Non è però pacifico cosa il legislatore abbia voluto intendere con l'espressione "medesima specie", di conseguenza la dottrina ha proposto differenti soluzioni. Alcuni propendono per un'interpretazione letterale del comma in esame, quindi ritengono che il riferimento debba essere qui colto in relazione a misure di sicurezza tra loro identiche. Altri, invece, considerano che l'uguaglianza non sia tra le misure, quanto tra la pericolosità alla base delle stesse.
(2) Secondo alcuni autori tale comma dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato, in virtù dell'abrogazione dell' art. 204, con legge 10 ottobre 1986, n. 663 (art. 31 n. 1), che quindi ha eliminato dall'ordinamento penale l'applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza, in presenza di ipotesi tassative di pericolosità sociale presunta.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto disciplinare le ipotesi in cui concorrano più misure di sicurezza, risolvendo il conflitto nel senso dell'unicità solo qualora vi siano misure di ugual specie.

Spiegazione dell'art. 209 Codice Penale

La norma in esame specifica la natura meramente amministrativa e socialpreventiva delle misure di sicurezza, confutando qualsiasi ipotesi atta a qualificarle come pene afflittive vere e proprie.

Infatti, non è previsto il regime del cumulo materiale, ma il giudice, per contro, ordina l'applicazione di una sola misura di sicurezza anche quando il soggetto abbia commesso, in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie.

Qualora invece le misure di sicurezza siano di specie diversa, il giudice procedente può disporre il cumulo di più misure, ma solo in caso di riscontrata esigenza di arginare la pericolosità sociale del soggetto con più misure tra loro complementari.

L'unificazione delle misure di sicurezza, a differenza del cumulo materiale o giuridico della pena (v. art. 80), non costituisce di per sé un provvedimento favorevole così come, parallelamente, non costituisce un provvedimento sfavorevole quello che nega l'unificazione. Infatti, l'assoggettamento alla misura di sicurezza è conseguenza della pericolosità sociale del soggetto e viene meno solo con la cessazione di questa.

Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo trova ragione nel fatto che, a differenza della pena, la misura di sicurezza ha una durata massima indeterminata, sottoposta al venir meno della pericolosità sociale e che, qualora una delle misure di sicurezza sia già stata eseguita, è impossibile una valutazione unitaria della pericolosità per mancanza di uno dei termini di riferimento da valutare. All'unificazione in oggetto si può procedere solamente se le diverse misure siano ancora da eseguire o vi sia almeno una parziale coincidenza cronologica tra i rispettivi periodi di esecuzione.

Massime relative all'art. 209 Codice Penale

Cass. pen. n. 8133/2022

È legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento a un diverso reato, operando l'obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all'art. 209 cod. proc. pen. solo quando le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, quindi, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi.

Cass. pen. n. 42899/2019

Ai fini dell'unificazione di diverse misure di sicurezza applicate separatamente ai sensi dell'art. 209 cod. pen., il magistrato di sorveglianza non può limitarsi a compiere una semplice somma aritmetica, ma deve accertare, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura unificata, fermo restando che il risultato della somma delle singole misure individua il limite massimo di quella unificata, salve eventuali proroghe conseguenti a successive valutazioni del giudice competente in caso di persistenza della pericolosità sociale.

Cass. pen. n. 133/2003

In caso di unificazione di più misure di sicurezza, l'assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta l'estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 c.p., con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore. (Fattispecie nella quale si è ritenuta correttamente disposta l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno, già unificata ad analoga misura successivamente applicata e poi revocata per effetto di annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale).

Cass. pen. n. 2869/1992

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre un'unica misura di sicurezza nei confronti di persona a carico della quale siano state ordinate varie misure di sicurezza per effetto di condanne penali, è tenuto ad accertare la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura; la relativa valutazione è precipuamente ancorata alla natura e rilevanza dei delitti perpetrati, cui deve aggiungersi una sfavorevole prognosi — desunta a norma delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 203 c.p. — in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati.

Cass. pen. n. 1686/1988

In sede di unificazione ex art. 209 c.p. di varie misure di sicurezza applicate separatamente il risultato dell'operazione affidata alla competenza del magistrato di sorveglianza non può essere mai di tipo aritmetico, ma essa va condotta secondo il criterio della valutazione globale ed unitaria.

Cass. pen. n. 1333/1971

Per l'art. 209 comma quarto c.p., la unificazione di più misure di sicurezza analoghe ordinate a carico della stessa persona deve essere effettuata tanto nel caso in cui una di esse sia ancora in corso di esecuzione mentre l'altra dovrebbe ancora iniziare, quanto in quello in cui per entrambe l'esecuzione non sia ancora iniziata. Ambedue le ipotesi devono essere regolate da un regime unitario per cui l'unificazione delle due misure disposta ai sensi dell'art. 209 comma primo o comma secondo ipotesi prima c.p. non può che avere per effetto l'integrale sostituzione della pluralità di misure ordinate con la misura prescelta dal giudice di sorveglianza. Poiché la sostituzione integrale opera indipendentemente dal fatto che una delle misure antecedenti sia stata parzialmente espiata, in modo da escludere ogni possibilità di cumulo, ne deriva che la misura risultante dall'unificazione retroagisce al momento in cui iniziò l'esecuzione di quella sostituita: il periodo minimo di durata della misura unificata è rapportato a tale momento, per cui l'unificazione opera necessariamente ex tunc.

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