Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4077 del 21 settembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'estinzione del reato, a norma dell'art. 210 c.p., impedisce di per sè l'applicazione della misura di sicurezza, e ne fa cessare l'applicazione. Ne consegue che, poiché, nel caso di assoluzione (nella specie, in appello) da uno dei reati contestatigli, il condannato versa in una situazione analoga, il magistrato di sorveglianza deve valutare la situazione giuridica creatasi ed accertare se la residua pena si riferisca a reati per i quali è applicabile la misura originariamente disposta dalla sentenza riformata in appello. Si tratta di una interpretazione del titolo che compete al magistrato di sorveglianza e, in caso di appello, al tribunale di sorveglianza, nel normale esercizio delle attribuzioni conferite, dovendosi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità, rientra nei suoi poteri decisionali.

(massima n. 2)

La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l'applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall'art. 205 c.p.

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