Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26215 del 13 luglio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era gią fissata in tale successivo periodo.

(massima n. 2)

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/02/2019)

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