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Articolo 161 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Cessazione del corso della prescrizione

Dispositivo dell'art. 161 bis Codice Penale

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

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